(di +Massimo Grigoli )
Al di la dell'amiccante volantone qui a fianco, tra tutte le modificazioni occorse con l'ultima riforma contrattuale, quella più discutibile è proprio quella delle malattie brevi. Anche se non è facile, vediamole un po' tutte con calma...
"La modalità principale per avvicinare le ore di prestazione effettiva a quelle contrattuali consiste nella drastica riduzione dell'assenteismo, in particolare quello determinato da assenze per malattie di breve durata. Occorre rivedere il trattamento relativo ai primi tre giorni di malattia." (Linee guida di Federmeccanica)Su alcuni importanti capitoli che riguardano i diritti – quello allo studio e i passaggi automatici di livello previsti dall’inquadramento, ad esempio – si rinvia a una serie di commissioni con poteri negoziali, che integreranno l'accordo. Da questo punto di vista si tratta di un contratto in itinere, una sorta di cantiere aperto e dagli esiti incerti.
Per quanto riguarda il preavviso di licenziamento e di dimissioni, l'accordo separato indebolisce le norme che contrastano la pratica delle dimissioni in bianco fatte firmare alle donne.
- La legge prevede - per il periodo di gravidanza e fino ai tre anni di vita del bambino - la sospensione delle dimissioni fino alla loro convalida ministeriale. Già con l'accordo confederale del 3 agosto 2012 la convalida delle dimissioni poteva avvenire più "agevolmente" presso le sedi sindacali, ora con l'accordo separato basta l'Rsu per dare il via libera alle dimissioni.
- Rispetto al contratto del 2008 l’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro non interrompe il periodo di preavviso. Quindi, in caso di malattia durante il periodo di preavviso lo stesso decorrerà fino alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista. Naturalmente se si dimette il lavoratore l’azienda potrà far valere il principio che il periodo di preavviso si intende di “lavoro”; invece se il lavoratore è licenziato, l’azienda potrà considerare concluso il rapporto di lavoro al termine del periodo di preavviso, indipendentemente dalla malattia.
Al lavoratore non sarà più riconosciuta l'integrazione per i primi tre giorni dalla quarta volta che si assenta per malattia brevi (di durata non superiore a 5 giorni). In questo caso i primi tre giorni della quarta malattia, e delle successive, non saranno più retribuite al 100% ma nel seguente modo:
- quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;
- quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.
“Il contratto non deve essere rinnovato a tutti i costi ma solo se in grado di dare risposte positive alle necessità delle imprese” (Linee guida di Federmeccanica)
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