RSU Gruppo CAD IT: Nuovo Ccnl e Diritti

mercoledì 6 febbraio 2013

Nuovo Ccnl e Diritti

Cantiere aperto su studio e inquadramento. Via libera alle dimissioni in bianco. Migliorate le malattie lunghe ma a scapito delle brevi.

Al di la dell'amiccante volantone qui a fianco, tra tutte le modificazioni occorse con l'ultima riforma contrattuale, quella più discutibile è proprio quella delle malattie brevi. Anche se non è facile, vediamole un po' tutte con calma...
"La modalità principale per avvicinare le ore di prestazione effettiva a quelle contrattuali consiste nella drastica riduzione dell'assenteismo, in particolare quello determinato da assenze per malattie di breve durata. Occorre rivedere il trattamento relativo ai primi tre giorni di malattia." (Linee guida di Federmeccanica)
Su alcuni importanti capitoli che riguardano i diritti – quello allo studio e i passaggi automatici di livello previsti dall’inquadramento, ad esempio – si rinvia a una serie di commissioni con poteri negoziali, che integreranno l'accordo. Da questo punto di vista si tratta di un contratto in itinere, una sorta di cantiere aperto e dagli esiti incerti.

Per quanto riguarda il preavviso di licenziamento e di dimissioni, l'accordo separato indebolisce le norme che contrastano la pratica delle dimissioni in bianco fatte firmare alle donne.
  • La legge prevede - per il periodo di gravidanza e fino ai tre anni di vita del bambino - la sospensione delle dimissioni fino alla loro convalida ministeriale. Già con l'accordo confederale del 3 agosto 2012 la convalida delle dimissioni poteva avvenire più "agevolmente" presso le sedi sindacali, ora con l'accordo separato basta l'Rsu per dare il via libera alle dimissioni.
  • Rispetto al contratto del 2008 l’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro non interrompe il periodo di preavviso. Quindi, in caso di malattia durante il periodo di preavviso lo stesso decorrerà fino alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista. Naturalmente se si dimette il lavoratore l’azienda potrà far valere il principio che il periodo di preavviso si intende di “lavoro”; invece se il lavoratore è licenziato, l’azienda potrà considerare concluso il rapporto di lavoro al termine del periodo di preavviso, indipendentemente dalla malattia.
Il trattamento economico della malattia definito con l’accordo separato spetta "al lavoratore non in prova", di conseguenza al lavoratore in prova non spetterà nessuna integrazione in caso di malattia.

Al lavoratore non sarà più riconosciuta l'integrazione per i primi tre giorni dalla quarta volta che si assenta per malattia brevi (di durata non superiore a 5 giorni). In questo caso i primi tre giorni della quarta malattia, e delle successive, non saranno più retribuite al 100% ma nel seguente modo:
  • quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;
  • quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.
Sono trasformati in giorni, i periodi che l’azienda è tenuta ad integrare al 100%; il Ccnl del 2008 prevede che i periodi restanti, fino al raggiungimento del comporto previsto per il mantenimento del posto di lavoro, siano indennizzati al 50%, l’accordo separato prevede per gli stessi periodi restanti un’indennità dell’80%. (è necessario sapere che questo vale per gli impiegati perché per gli operai, l’Inps indennizza già il 66% dal 20° giorno e fino al 180° ogni anno solare). Il calcolo del 100% riparte ogni qual volta si lavori per almeno 61 giorni di calendario.
“Il contratto non deve essere rinnovato a tutti i costi ma solo se in grado di dare risposte positive alle necessità delle imprese” (Linee guida di Federmeccanica)

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