RSU Gruppo CAD IT: Quando il Sindacato contratta... Al ribasso!

lunedì 3 febbraio 2014

Quando il Sindacato contratta... Al ribasso!

Scarso recupero dell'inflazione e "compensazioni" sui trattamenti dei turnisti.

Visto "l'aumento" di gennaio? Fra le acque della crisi, sul versante del salario di certo non viene da porsi molte domande: si stanno prendendo quei 130 euro di aumento e cercando di farseli bastare. Ma è veramente così?
"Gli aspetti salariali del contratto devono perseguire un obiettivo di coerenza tra oneri economici a carico dell'imprese e loro condizioni produttive e di mercato, definendo criteri di flessibilità nell'applicazione delle regole vigenti" (Linee guida di Federmeccanica)
Con l'accordo separato del 5 dicembre 2012 Fim e Uilm hanno introdotto la flessibilità sui minimi contrattuali e hanno sancito che il salario del contratto Nazionale è un salario diverso tra fabbriche e tra territori.

Paga diversa per azienda?
Per la prima volta i minimi salari non sono più uguali per tutti i lavoratori perché, con la contrattazione aziendale, gli aumenti potranno essere differiti di 12 mesi sia in caso di crisi, di nuovi insediamenti produttivi o per usufruire di sgravi fiscali e contributivi. Questa "opportunità", a suo tempo, in CAD ci fu esclusa dal delegato aziendale. Ove manca la rappresentanza sindacale in azienda, comunque le imprese potranno chiamare i sindacati provinciali e definire con loro lo spostamento degli aumenti. Gli aumenti del triennio 2013-2015 sono stati definiti in tre tranche a partire dal primo gennaio 2013, ma le aziende possono erogare gli aumenti del 1/1/2014 e del 1/1/2015 dodici mesi dopo: ad esempio la seconda al primo gennaio 2015 e la terza all'inizio del 2016 oppure rispettare la scadenza della seconda tranche e far slittare la terza al primo gennaio 2016. La conseguenza sui salari nei quattro anni è consistente: un lavoratore di 5° livello con lo spostamento della terza tranche percepisce 600 euro in meno, con lo spostamento della seconda tranche percepisce 1680 euro in meno.

Insufficiente recupero dell'inflazione
L'intesa separata non tutela il potere d'acquisto del salario: gli aumenti non considerano i valori dell'inflazione e l'eventuale quarto anno di allungamento del contratto. C'è da chiedersi: una rivendicazione unitaria, anziché senza la Fiom (il sindacato maggiormente rappresentativo), avrebbe condotto a un risultato con più tutele e recupero del potere di acquisto?

Per tutelare il potere d'acquisto i minimi contrattuali vanno rivalutati tenendo a riferimento l'inflazione.
La piattaforma della Fiom, votata dalla maggioranza dei metalmeccanici, chiese per gli anni 2012/2014 un aumento uguale per i terzi, quarti e quinti livelli, di 206 euro a titolo di recupero, salvaguardia e valorizzazione reale del potere di acquisto della retribuzione. Gli incrementi delle maggiorazioni - per lavoro notturno e per le ulteriori 40 ore di straordinario obbligatorie aggiunte con l'intesa separata - assorbono i trattamenti di miglior favore già definiti in azienda. Per molti lavoratori quindi aumentano le ore di straordinario e di flessibilità obbligatorie senza alcun aumento salariale per le ore lavorate in notturno e in straordinario.

Maggiore flessibilità
Nel Premio di Risultato Fim e Uilm con Federmeccanica mascherano la clausola di "esigibilità" per imporre ai lavoratori le flessibilità dell'orario. A livello aziendale si potrà prevedere che i singoli lavoratori percepiranno il Premio di Risultato solo a fronte dell'effettivo svolgimento della flessibilità degli orari di lavoro richiesta dall'azienda, le 120 ore di flessibilità e straordinario o altro ancora definito a livello aziendale.
“Il contratto non deve essere rinnovato a tutti i costi ma solo se in grado di dare risposte positive alle necessità delle imprese” (Linee guida di Federmeccanica)

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